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NEWS: Prime interpretazioni della nuova legge 13/2009.

Dal sito nazionale: www.missionerumore.it

Ecco la nuova legge 13/09 per la “normale tollerabilità”: non c’è 2 senza 3.

 

di Giorgio Campolongo, 18/04/09

 

Il testo della nuova legge per la “normale tollerabilità” è:

Legge 27 Febbraio 2009 n. 13, Art. 6-ter (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche)

«Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.»

  Da trent’anni i Magistrati per valutare la normale tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni adottano il limite del supero massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo (cfr. Cass. Civ., 6/1/1978, n. 38, in Foro it, 1978, 1, 623, «per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della rumorosità di fondo … eccedenti il limite normale le immissioni che superino di tre decibel la rumorosità di fondo»).

Le misurazioni sono effettuate in livello sonoro istantaneo, sia del rumore immesso disturbante sia del rumore di fondo (in assenza del rumore disturbante). Il rumore di fondo con lo sviluppo della strumentazione è poi diventato il valore L95, superato per il 95% del tempo.

Il limite massimo della tollerabilità si applica sempre, di giorno e di notte, e non esistono limiti sotto i quali il rumore sia ritenuto trascurabile.

Nel 1991 veniva emanato il D.P.C.M. 1/3/91 che stabiliva i limiti 5 dB di giorno e 3 dB di notte della differenza tra il rumore ambientale (con la sorgente disturbante) e il rumore residuo (senza detta sorgente e maggiore del rumore di fondo), con misurazioni di livello equivalente Leq cioè medio, con l’ulteriore limite di 30 dBA di notte a finestra chiusa, al di sotto del quale il rumore era accettabile. Il fatto importante è che questi limiti erano più permissivi rispetto al precedente limite di 3 dB sul rumore di fondo.

Nei tribunali, per un certo tempo, i limiti di questo decreto qualche volta erano adottati e qualche altra volta no, con il risultato che questa materia era parecchio confusa.

Successivamente però la giurisprudenza stabiliva che il D.P.C.M. 1/3/91 regolamentava la materia delle immissioni di rumore negli ambienti abitativi nel rapporto pubblicistico, tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione (cioè Comune e ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente), mentre il rapporto privatistico, tra il privato disturbato e il privato responsabile del rumore nelle vertenze giudiziarie civili, era regolamentato dal criterio di giurisprudenza di non più di 3 dB oltre il rumore di fondo.

Così nei tribunali era ritornato il criterio di giurisprudenza dei 3 dB sul fondo.

Ma per poco perché nel 1997 veniva emanato il D.P.C.M. 14/11/97 che stabiliva nuovamente i limiti massimi “differenziali” 5 dB di giorno e 3 dB di notte con anche il limite assoluto minimo accettabile 25 dBA (in luogo del precedente 30) di notte a finestra chiusa.

Per la seconda volta nei tribunali questa materia veniva confusa e la giurisprudenza tornava a stabilire nuovamente che anche il nuovo decreto regolamentava il rapporto pubblicistico ma non il rapporto privatistico: ritornava quindi il criterio di giurisprudenza dei 3 dB sul fondo.

Eccoci ora giunti alla nuova legge del 27 Febbraio 2009 n. 13 che in parte è chiara e in parte, alla prima lettura, è sembrata meno chiara.

La parte chiara è che i decreti attuativi della legge 447/95, che disciplinano sorgenti sonore come strade, ferrovie, aeroporti, impianti a ciclo produttivo continuo, autodromi e impianti tecnologici condominiali, sono proprio nella nuova legge “le disposizioni di legge … che disciplinano specifiche sorgenti”.

La parte meno chiara nella nuova legge, alla prima lettura, è se “le disposizioni di legge” siano o non siano anche “le disposizioni di cui al presente articolo” indicate al comma 3 dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

Il quesito, posto in altri termini, è se “la rumorosità prodotta da attività … produttive, commerciali e professionali” (disciplinata dalle “disposizioni” dell’art. 4 del decreto) possa o non possa essere “specifica sorgente” (disciplinata dalle “disposizioni” della nuova legge).

La risposta è no, non può essere, perché la sorgente sonora del rumore di attività … produttive, commerciali e professionali può essere qualsiasi, dal momento che è determinata in modo generico, e non è specifica come invece è richiesto dalla nuova legge.

Se, per assurdo, le sorgenti sonore di attività … produttive, commerciali e professionali fossero assunte come specifiche si giungerebbe a situazioni paradossali, perché lo stesso rumore di una data “specifica sorgente” verrebbe giudicato diversamente, a seconda della qualifica di chi lo produce, se per attività lavorativa o invece se per attività non lavorativa.

Infatti le attività non lavorative, come le attività domestiche dei vicini di casa, sportive, per diletto e per hobby, sono escluse dai limiti dell’art. 4 del decreto (dal comma 3 dello stesso art. 4) e perciò ad esse può applicarsi soltanto il limite della “tollerabilità” di giurisprudenza di 3 dB sul rumore di fondo, che è limite più restrittivo rispetto a quelli del decreto.

Quindi se i limiti dell’art. 4 del decreto si applicassero alle attività lavorative anche nei procedimenti giudiziari, oltre che in quelli amministrativi, si avrebbe una situazione paradossale perché lo stesso rumore potrebbe essere giudicato tollerabile o non tollerabile a seconda della qualifica di chi lo produce, per esempio:

1.      il rumore del condizionatore d’aria se della vicina ditta TOLLERABILE e se di un privato INTOLLERABILE

2.      il suono di un pianoforte se suonato da un insegnante di musica TOLLERABILE e se suonato per diletto da un privato INTOLLERABILE

3.      la musica immessa di notte in una camera da letto, se del sottostante pub TOLLERABILE e se dei ragazzi che suonano in cantina INTOLLERABILE

4.      il vociare e la TV se del sottostante bar TOLLERABILE e se dei vicini di casa INTOLLERABILE

5.      il calpestio e il vociare se dell’attività del sovrastante ufficio commercialista o studio di dentista TOLLERABILE e se dell’attività domestica della famiglia del piano di sopra INTOLLERABILE

6.      i rumori di trapano e di sega circolare se della vicina falegnameria TOLLERABILE e se del privato per hobby INTOLLERABILE

7.      l’abbaiare di un cane da guardia se di un deposito di materiali edili o di un’autorimessa TOLLERABILE e se invece di un normale privato INTOLLERABILE.

Ma la nuova legge ha meno di due mesi di vita – è in vigore dal 1° Marzo – e occorre attendere le decisioni dei Magistrati.

Può essere utile ricordare che la precedente proposta di legge N. 1760 poi abbandonata, quasi uguale alla nuova legge, era stata presentata alla Camera l’8/10/08 senza spendere una parola per i disturbati da rumore, con la seguente conclusione: «Tale modifica [dell’art. 844 c.c.] si ritiene vitale per il mondo imprenditoriale, in quanto darà certezza all’operatore quotidiano delle nostre imprese e potrà risolvere casi … come quello dell’autodromo di Monza”». Questo confermerebbe che il vero scopo della legge sia di tutelare industrie e autodromo.

Inoltre non è ancora chiaro se per “le disposizioni … di regolamento vigenti” debbano intendersi i Regolamenti Comunali Edilizio, d’Igiene e di Polizia Urbana ed anche i Regolamenti del Condominio e degli Inquilini.

Ma una cosa è certa: l’incertezza, che attualmente avvolge questa materia nei tribunali, avviene per la terza volta!

E’ proprio vero il proverbiale non c’è 2 senza 3!

 

Giorgio Campolongo, 18/04/09

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Convegno: LA DEREGULATION ACUSTICA 7 maggio 2009

Convegno organizzato da: Missione Rumore Piemonte e Scuola di Formazione Giuridica ed Economica San Carlo a Torino, presso la Sala congressi del Centro Studi San Carlo, Via Monti di Pietà n. 1
E' stato richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il riconoscimento di 3 crediti formativi

 

                                                                   

 

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